Art. 160 · Competenze dello Stato
Titolo V

Art. 160

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Competenze dello Stato

In vigore dal 27 ago 1999
1. Ai sensi dell', commi 3 e 4, e dell', comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell' e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo . 2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia. 2-bis. All' della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali"; b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-160