Titolo II›Capo II
Art. 16
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In vigore dal 6 mag 1998
1. All', comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. È abrogato l' del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".
3. È abrogato l' del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.
4. È abrogato l' della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-16