Art. 146 · Riordino di strutture
Titolo IVCapo IV

Art. 146

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Riordino di strutture

In vigore dal 6 mag 1998
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera d), e dell', comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all' del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all', comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
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