Art. 143 · Conferimenti alle regioni
Titolo IVCapo IV

Art. 143

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Conferimenti alle regioni

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall' tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'. Spetta alla Conferenza Statoregioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema. 2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell', comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-143