Titolo IV›Capo III
Art. 138
139 / 165Deleghe alle regioni
In vigore dal 6 mag 1998
1. Ai sensi dell', comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-138