Art. 131 · Conferimenti alle regioni e agli enti locali
Titolo IVCapo II

Art. 131

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Conferimenti alle regioni e agli enti locali

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall' e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'. 2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-131