Art. 127 · Riordino di strutture
Titolo IVCapo I

Art. 127

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Riordino di strutture

In vigore dal 6 mag 1998
1. Ai sensi dell', comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.
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