Art. 125 · Ricerca scientifica
Titolo IVCapo I

Art. 125

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Ricerca scientifica

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell', comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti: a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medicochirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali; b) la cooperazione scientifica internazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-125