Titolo IV›Capo I
Art. 124
125 / 165Professioni sanitarie
In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
a) la disciplina delle attività liberoprofessionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell', comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell', comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Statoregioni.
2. È trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-124