Titolo IV›Capo I
Art. 119
120 / 165Autorizzazioni
In vigore dal 15 dic 1999
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medicochirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medicochirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
e) l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio degli additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123. 2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 443.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-119