Art. 114 · Conferimenti alle regioni
Titolo IVCapo I

Art. 114

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Conferimenti alle regioni

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato. 2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-114