Titolo III›Capo VIII
Art. 109
110 / 165Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
In vigore dal 6 mag 1998
Riordino di strutture
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Nell'ambito del riordino di cui all', sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-109