Art. 109 · Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Titolo IIICapo VIII

Art. 109

110 / 165

Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In vigore dal 6 mag 1998
Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nell'ambito del riordino di cui all', sono ricompresi, in particolare: a) il Consiglio nazionale per la protezione civile; b) il Comitato operativo della protezione civile. 2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture: a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno; b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-109