Art. 10 · Regioni a statuto speciale
Titolo ICapo I

Art. 10

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Regioni a statuto speciale

In vigore dal 6 mag 1998
1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.
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