Titolo I›Capo I
Art. 10
10 / 165Regioni a statuto speciale
In vigore dal 6 mag 1998
1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-10