Art. 4
4 / 11Onorabilità
In vigore dal 27 feb 2002
1. Il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere allorchè la persona che debba possederlo:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, ovvero non inferiore a due anni quando l'accesso alla professione possa agevolare la commissione di reati della stessa natura ed in ogni caso per gravi e ripetute infrazioni di cui all'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974;
b) sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle normative che disciplinano le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, ovvero l'attività di trasporto su strada ed in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli.
2. Il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti preposti all'attività di trasporto su strada di cose per conto di terzi, allorchè gli addetti dell'impresa sottoposti alla loro direzione abbiano subito sanzioni gravi e ripetute per le infrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero per infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974.
3. Il requisito dell'onorabilità è riacquistato a seguito di provvedimento riabilitativo, o in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate nonché, nel caso di cui al comma 2, decorsi due anni dal provvedimento con cui viene accertata la perdita del requisito.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
- - Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-14;84#art-4