Art. 2
2 / 11Ambito di applicazione
In vigore dal 27 feb 2002
1. Le norme del presente decreto si applicano alle imprese di cui all', comma 1.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Commissione dell'Unione europea, possono essere esentate in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto le imprese che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione della natura della merce trasportata o della brevità del percorso, nonché, per il periodo di un triennio, quelle che esercitano l'attività di autotrasporto merci su strada per conto terzi con veicoli il cui carico totale o carico autorizzato non superi le 6 tonnellate. Le imprese esentate devono comunque essere iscritte all'albo e dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
- - Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-14;84#art-2