Art. 11 · Iscrizione provvisoria

Art. 11

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Iscrizione provvisoria

In vigore dal 27 feb 2002
1. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di iscrizione nell'elenco separato di cui al penultimo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 298 del 1974, le imprese devono comprovare l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese di cui all' della legge 23 dicembre 1993, n. 580. 2. Nel periodo indicato al comma 1, il certificato di iscrizione nell'elenco separato viene rilasciato ai soli fini dell'ottenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese. 3. Le imprese già iscritte nell'elenco separato a decorrere dal 18 febbraio 1996, che non abbiano ancora comprovato l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 1, debbono comprovare tale iscrizione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il requisito dell'iscrizione al registro delle imprese sostituisce quello previsto dall'articolo 13, comma 3, della citata legge n. 298 del 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Flick

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001.
  • - Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. - Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione". - Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-14;84#art-11