Art. 5 · Monete metalliche

Art. 5

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Monete metalliche

In vigore dal 16 ott 1998
1. La coniazione delle monete metalliche è effettuata con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato. 2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in Euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea a norma degli articoli 105A, paragrafo 2, e 109L, paragrafo 4, del trattato. 3. Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983, è modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo.

Note all'articolo

  • Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate: a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998; b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43#art-5