Art. 4 · Emissione di banconote

Art. 4

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Emissione di banconote

In vigore dal 16 ott 1998
1. La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del trattato e 16 dello statuto del SEBC. Nell'esercizio di tale funzione è soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE. 2. Sono o restano abrogati: gli , lettere a), b) e c), e 130 del testo unico; la legge 31 marzo 1966, n. 171; il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811. 3. Nell'articolo 110, primo comma, del testo unico sono soppresse le parole: "e sulla circolazione di Stato e bancaria". 4. All'articolo 142 del testo unico, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.". 5. Le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di banconote continuano a essere esercitate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, con riferimento alle sole banconote in lire.

Note all'articolo

  • Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate: a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998; b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-10;43#art-4