Art. 11 · Entrata in vigore

Art. 11

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Entrata in vigore

In vigore dal 14 mar 1998
1. Le disposizioni dell' e dell', comma 2, del presente decreto, nonché le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all', comma 1, entrano in vigore alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109J, paragrafo 4, del trattato stesso. 2. Le disposizioni di cui agli , commi 1 e 2, e agli , comma 1, e 8 del presente decreto, nonché le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all', comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data è indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le restanti disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick
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