Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 apr 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernenti il controllo sugli atti della regione;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56 primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza del 20 gennaio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".
2. Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-09;74#art-1