Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 apr 1998
1. Le funzioni conferite alla regione Emilia-Romagna dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15, recante: "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34" fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all' della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni predette sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-05;60#art-2