Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 11 apr 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa; Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Campania e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al predetto comma 5; Sentite le regioni inadempienti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le politiche agricole; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all' della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, tutte le funzioni amministrative conferite da detto decreto legislativo alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Molise, Campania e Calabria sono esercitate dalle province, fatta eccezione per le funzioni riservate alla competenza delle regioni e dei comuni ai sensi dei commi 2 e 3. 2. Le regioni, oltre i generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercitano le funzioni concernenti: a) concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; b) attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione; c) ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione a livello regionale; d) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale. 3. I comuni esercitano le funzioni concernenti: a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura; b) la certificazione della qualifica di operatore agrituristico, nonché degli interventi relativi alla attività agrituristica in ambito locale; c) gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente locale; d) gli interventi per l'educazione alimentare. 4. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono di competenza delle comunità montane allorchè essi siano strumentali o strettamente connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle comunità medesime da legge dello Stato o delle regioni.
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