Art. 8
Capo I

Art. 8

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In vigore dal 15 apr 1998
1. Il quarto comma dell'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente: "Fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purchè il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 173. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-8