Capo I
Art. 7
7 / 47In vigore dal 15 apr 1998
1. L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 173 (Aumenti per situazioni di famiglia). - 1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero è attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della sua indennità di servizio qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata al 5 per cento dell'indennità di servizio che nello stesso Paese è prevista per il posto di primo segretario o di console.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute. È fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 15 per cento. È infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitato al 5 per cento.
5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonché i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potrà essere modificato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-7