Art. 40
Capo IV

Art. 40

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In vigore dal 15 apr 1998
1. L' della legge 27 dicembre 1973, n. 838, è sostituito dal seguente: ". - 1. Al personale di cui all' competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso è esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti: a) indennità di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonché per situazione di famiglia; b) indennità di sistemazione; c) indennità di richiamo dal servizio all'estero; d) indennità e rimborsi per licenze o congedi di cui all' della presente legge; e) contributo spese per abitazione; f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza; g) provvidenze scolastiche; h) indennità e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti; i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti; l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonché di eventi connessi con la posizione all'estero del personale; m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici. 2. In caso di decesso del personale di cui all' , spettano ai familiari le indennità e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-40