Art. 25 · Provvidenze accessorie
Capo II

Art. 25

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Provvidenze accessorie

In vigore dal 15 apr 1998
1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici possono, nell'ambito delle proprie disponibilità, estendere al proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennità o rimborsi spese già previste per il personale del Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il suddetto personale. 2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-25