Capo I
Art. 2
2 / 47In vigore dal 15 apr 1998
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le più gravose condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-2