Art. 19
Capo I

Art. 19

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In vigore dal 15 apr 1998
1. Il terzo comma dell'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente: "Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore del dipendente che rientri al Ministero è corrisposto a domanda in lire italiane oppure nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennità di servizio all'estero nella sede di provenienza, secondo il rapporto di ragguaglio vigente nel periodo a cui si riferisce il saldo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-19