Capo I
Art. 11
11 / 47In vigore dal 15 apr 1998
1. L'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 178 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta indennità. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'indennità personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennità.
4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale. Il regolamento, che potrà essere emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le condizioni e le modalità per la concessione e per la corresponsione del contributo.
5. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni, l'Amministrazione può concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità di servizio.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-11