Art. 8
8 / 16In vigore dal 29 apr 1998
1. All' del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "richiesta, inviandone copia al Ministero della sanità" sono soppresse;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dispositivi su misura il fabbricante deve attenersi alla procedura prevista dall'allegato VIII e redigere, prima della immissione in commercio di ciascun dispositivo, la dichiarazione prevista in tale allegato.";
c) dopo il comma 11, è inserito il seguente:
"11-bis. Il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono richiedere agli organismi designati italiani tutte le informazioni pertinenti relative alle autorizzazioni ed ai certificati rilasciati o rifiutati.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;95#art-8