Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 29 apr 1998
1. All', comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le parole: "Il fabbricante mette a disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione presso la propria sede".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;95#art-4