Art. 2
2 / 16In vigore dal 29 apr 1998
1. All' del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fatte salve le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 1991 e successive modificazioni" sono inserite le seguenti: "relativamente al medicinale";
b) al comma 4, le parole: "della destinazione principale del dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: "alla destinazione d'uso principale del dispositivo";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
" 5. Il presente decreto lascia impregiudicata l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e dei relativi decreti attuativi.";
d) dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, le disposizioni in esso contenute non si applicano ai dispositivi disciplinati dal presente decreto.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;95#art-2