Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 29 apr 1998
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero in difformità della stessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecento mila a lire un milione."; b) al comma 4, dopo le parole: "commi 6," è inserita la seguente: "6-bis,".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;95#art-13