Art. 12

Art. 12

12 / 16
In vigore dal 29 apr 1998
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "usati in medicina veterinaria" sono sostituite dalle seguenti: "destinati esclusivamente dall'uso in medicina veterinaria"; b) al comma 2, dopo le parole: "un dispositivo" è inserita la seguente parola: "medico".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;95#art-12