Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 29 apr 1998
1. All', comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le parole: "agli allegati II, IV e VI" sono sostituite dalle seguenti: "agli allegati II, IV, V e VI".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;95#art-10