Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 25 apr 1998
1. All', del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la parola: "soggetti", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1"; b) al comma 3, le parole: "dal notificante" sono sostituite dalle seguenti: "dal fabbricante, dall'importatore".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;90#art-5