Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 apr 1998
1. All' del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "sostanza" e dopo la parola: "monomeriche" è inserito il seguente segno di interpunzione: ","; b) al comma 2, lettera c), le parole: "sono infiammabili" sono sostituite dalle seguenti: "si infiammano".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;90#art-2