Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 25 apr 1998
1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nella parentesi, le parole: "" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 13". 2. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nel titolo, la parola: "rischio" è sostituita dalla seguente "pericolo". 3. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1"; b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ronchi, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;90#art-12