Art. 90 sexies · Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento

Art. 90 sexies

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Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento

In vigore dal 26 ago 2017
1. Fatti salvi gli e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l' del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché gli del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione. 2. La Consob può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all', comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. 4. La Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".

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Pro

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