Art. 90 bis
339 / 522Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica
In vigore dal 24 set 2016
1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di:
a) partecipanti, ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b) emittenti, ai sensi dell', paragrafo 4, del medesimo regolamento;
c) depositari centrali, ai sensi dell', paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-90-bis