Art. 86 · Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati

Art. 86

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Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati

In vigore dal 24 set 2016
1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'decies, comma 1, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli. 2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-86