Art. 84 · Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati

Art. 84

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Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati

In vigore dal 24 set 2016
1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono. 2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall' della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell' della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea. 3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall' della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell' della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall', comma 2.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 nel disporre (con l'art. 2, comma 1) la sostituzione del Titolo II della Parte III non prevede piu' l'art. 84.
  • Il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) la ristrutturazione dei Capi I e II del Titolo II della Parte III.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-84