Art. 83 septies
281 / 522Eccezioni opponibili
In vigore dal 24 set 2016
1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 agosto 2016, n. 176 ha disposto (con l'art. 2, comma 8) la ristrutturazione dei Capi I e II del Titolo II della Parte III.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-83-septies