Art. 79 duodecies · Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014

Art. 79 duodecies

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Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014

In vigore dal 6 mar 2026
1. Le autorità competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall' del regolamento (UE) n. 909/2014, sono: a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti. 2. Le autorità competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall' del regolamento (UE) n. 909/2014 sono: a) la Consob e la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli; b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato; c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione. 3. La Consob è l'autorità competente a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall', paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento. 4. Le autorità competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista dall' del regolamento di cui al comma 1, sono: a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, di cui all', paragrafo 11, lettera a), del regolamento di cui al comma 1; b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di cui all', paragrafo 11, lettera b), del regolamento di cui al comma 1; c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui all', paragrafo 11, lettera c), del regolamento di cui al comma 1. 5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1. 6. La Consob è l'autorità competente per vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall', paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli. 6-bis. La Consob è l'autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA ai sensi dell', paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-79-duodecies