Art. 79 decies · Definizioni

Art. 79 decies

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Definizioni

In vigore dal 24 set 2016
1. Nel presente titolo si intendono per: a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014; b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-79-decies