Art. 79 decies
327 / 522Definizioni
In vigore dal 24 set 2016
1. Nel presente titolo si intendono per:
a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-79-decies