Art. 7 duodecies · Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus
Parte IITitolo ICapo I

Art. 7 duodecies

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Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

In vigore dal 9 gen 2026
1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo. 1-bis. Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-7-duodecies