Art. 60 bis.4 · Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi

Art. 60 bis.4

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Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi

In vigore dal 2 dic 2021
1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonché gli del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all' del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza. 1-bis. In deroga a quanto previsto dagli , comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall', comma 1, lettere a) e b), nonché dell'interesse pubblico di cui all', comma 2, del medesimo decreto è accertata dalla Banca d'Italia. 2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alla disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-60-bis-4