Art. 60 bis.3 · Risolvibilità

Art. 60 bis.3

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Risolvibilità

In vigore dal 2 dic 2021
1. La Banca d'Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate. 2. La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell' è risolvibile, quando ne è l'autorità di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall' del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate. 3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia procede secondo quanto previsto dagli del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza. 3.bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passività soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1 e di classe 1-minus: a) i riferimenti ai requisiti disciplinati dall', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati a quelli disciplinati dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti previsti dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5; c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di recepimento dell' della direttiva 2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati dalla normativa di recepimento dell' della direttiva (UE) 2019/2034.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-60-bis-3