Capo II
Art. 58 bis
73 / 522Imprese di investimento operanti nell'Unione europea
In vigore dal 26 ago 2017
1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all', comma 1, e delle imprese di investimento UE che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento UE in luogo delle banche.
2. Ai fini del comma 1:
a) il riferimento all', comma 1, del Testo unico bancario contenuto nell', comma 1-bis, del medesimo decreto si intende riferito all', comma 1, del presente decreto;
b) la richiesta di cui all'articolo 95-quater, comma 2, del Testo unico bancario può essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dall', comma 1, lettera a);
c) la Banca d'Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell'articolo 95-sexies del Testo unico bancario.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-58-bis