Parte I
Art. 4 quater
7 / 522Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015
In vigore dal 28 mar 2019
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.
2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.
3. La Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli del regolamento (UE) 2015/2365. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall' del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-4-quater